Presentata dai consiglieri
Menosso, Piccin, Moretton, Baiutti, Brandolin, Brussa,
Codega, Della Mea, Gabrovec, Gerolin,
Iacop, Lupieri, Marsilio, Menis, Pupulin, Tesini,
Travanut, Zvech, Alunni Barbarossa, Corazza,
Kocijancic, Ferone, Agnola, Antonaz, Colussi, Pustetto
<<Modifica dell’articolo 25 della legge
regionale 18 giugno 2007, n. 17
(Determinazione della forma di governo della Regione
Friuli Venezia Giulia e del sistema
elettorale regionale, ai sensi dell’articolo 12 dello
Statuto di autonomia)>>
Presentata il 17 luglio 2012
215_PDL.doc
Signor Presidente, colleghi Consiglieri,
una delle principali questioni attualmente
all’attenzione della politica e dei partiti è
come reagire al clima di antipolitica che si è diffuso
nel Paese, e che è parte essenziale di
quella crisi di sistema che stiamo vivendo. Ovviamente
non esiste un’unica risposta al
quesito, ma è indubbio che ci si metterebbe sulla
buona strada investendo sul
rafforzamento di meccanismi trasparenti di
partecipazione e decisione politica, sul processo
democratico di selezione e rinnovamento dei gruppi
dirigenti, su una politica che ritrovi la
sua capacità di rappresentare l’interesse generale del
Paese.
E’ altrettanto indubbio che per rinnovare la politica
e la qualità della rappresentanza
non sarebbe sbagliato – e per qualcuno forse
addirittura giusto – scommettere sulle donne.
Si pone allora un problema non solo di qualità, ma
anche di riequilibrio della
rappresentanza, con l’obiettivo di raggiungere una
presenza femminile paritaria nei partiti e
nelle istituzioni.
E’ un traguardo che può essere raggiunto introducendo
norme e sanzioni per
affermare la presenza femminile sia negli statuti dei
partiti, sia nelle leggi elettorali a tutti i
livelli.
Non si parte certo da zero; in materia di “quote rosa”
nel recente passato qualcosa è
stato fatto e anche recentemente si devono registrare
significativi passi avanti in materia.
L’8 maggio 2012 la Camera ha approvato (con 372 si, 21 no e 48
astenuti) il disegno
di legge che promuove l’effettiva parità nella
rappresentanza politica negli Enti locali delle
Regioni a statuto ordinario. Ora il testo passa al
Senato.
Il provvedimento passato alla Camera prevede, fra le
altre cose, l’introduzione della
doppia preferenza uomo-donna.
Ci sarà cioè la possibilità – si sottolinea:
possibilità, non obbligo – di esprimere due
preferenze (anziché una, secondo la normativa vigente)
per i candidati a consigliere
comunale. In tal caso una preferenza dovrà riguardare
un candidato maschio e l’altra una
donna della stessa lista. In caso di mancato rispetto
della disposizione, verrà annullata la
seconda preferenza.
Per la verità a far da battistrada in questa direzione
era stata la Regione
Campania,
che già nella legge regionale n. 4 del 2009 (articolo
4, comma 3) aveva introdotto l’istituto
della doppia preferenza (facoltativa) uomo – donna per
l’elezione dei Consiglieri regionali.
Al momento attuale parecchie Regioni stanno seguendo
l’esempio della Campania.
In linea con quanto avviene nel Paese, riteniamo sia
giunto il momento di introdurre
anche nel sistema elettorale regionale del FVG la
doppia preferenza di genere, modificando,
nello specifico, l’art. 25 della legge regionale
17/2007.
I
Il meccanismo che si propone è semplice, lineare,
efficace, non coercitivo: ciascun
elettore “può” esprimere uno o due voti di preferenza;
se ne esprime due, devono riguardare
candidati di genere diverso (maschio-femmina o
femmina-maschio), pena l’annullamento
della seconda preferenza.
Riteniamo sia giusto ed opportuno fare questo
ulteriore passo in direzione di una
democrazia paritaria e confidiamo che il Consiglio
condivida ed approvi la presente
proposta.
MENOSSO
PICCIN
MORETTON
BAIUTTI
BRANDOLIN
BRUSSA
CODEGA
DELLA MEA
GABROVEC,
GEROLIN
IACOP
LUPIERI
MARSILIO
MENIS
PUPULIN
TESINI
TRAVANUT
ZVECH
ALUNNI BARBAROSSA
CORAZZA
KOCIJANCIC
FERONE
AGNOLA
ANTONAZ
COLUSSI
PUSTETTO
II
Atti consiliari -1-Consiglio regionale Friuli Venezia
Giulia
X LEGISLATURA -PROPOSTA DI LEGGE N. 215
<<Modifica dell'articolo 25 della legge
regionale 18 giugno 2007, n. 17 (Determinazione della forma di governo della
Regione Friuli Venezia Giulia e del sistema
elettorale regionale, ai sensi dell'articolo 12 dello
Statuto di autonomia)>>
Art. 1
(Modifica dell'articolo 25 della legge regionale
17/2007)
1. I commi 4 e 5 dell’articolo 25 della legge
regionale 18 giugno 2007, n. 17 (17
(Determinazione della forma di governo della Regione
Friuli Venezia Giulia e del sistema
elettorale regionale, ai sensi dell’articolo 12 dello
Statuto di autonomia), sono sostituiti dai
seguenti:
<<4. Ciascun elettore può esprimere uno o due
voti di preferenza a favore di
candidati alla carica di consigliere regionale
compresi nella lista votata. Nel caso di
espressione di due preferenze, una deve riguardare un
candidato di genere maschile e l’altra
un candidato di genere femminile della stessa lista,
pena l’annullamento della seconda
preferenza.
5. Il voto di preferenza si esprime scrivendo il
cognome, ovvero il nome e
cognome del candidato, ovvero dei due candidati alla
carica di consigliere regionale
compresi nella lista per la quale si intende
votare.>>.
Atti consiliari -2-Consiglio regionale Friuli Venezia
Giulia
X LEGISLATURA -PROPOSTA DI LEGGE N. 215
<<Modifica dell'articolo 25 della legge
regionale 18 giugno 2007, n. 17 (Determinazione della forma di governo della
Regione Friuli Venezia Giulia e del sistema
elettorale regionale, ai sensi dell'articolo 12 dello
Statuto di autonomia)>>
TESTI NOTIZIALI
Nota all’articolo 1
Il testo dell’articolo 25 della legge regionale 18
giugno 2007, n. 17 (Determinazione della
forma di governo della Regione Friuli Venezia Giulia e
del sistema elettorale regionale, ai
sensi dell’articolo 12 dello Statuto di autonomia), è
il seguente:
Art. 25
(Modalità di espressione del voto)
1. Ciascun elettore può esprimere un voto a favore di
una lista e un voto a
favore di un candidato alla carica di Presidente della
Regione, anche non collegato alla lista
votata.
2. Nel caso in cui l'elettore esprima un voto solo a
favore di una lista, il voto si
intende espresso anche a favore del candidato alla
carica di Presidente della Regione con la
stessa collegato.
3. Nel caso in cui l'elettore esprima un voto solo a
favore di un candidato alla
carica di Presidente della Regione, il voto si intende
attribuito solo al candidato Presidente.
4. Ciascun elettore può esprimere un voto di
preferenza per un candidato alla
carica di consigliere regionale compreso nella lista
votata.
5. Il voto di preferenza si esprime scrivendo il
cognome, ovvero il nome e
cognome, di un candidato alla carica di consigliere
regionale compreso nella lista per la
quale si intende votare.